Art. 1 – ASSOCIAZIONE
1. E’ costituita l’Associazione “LA RICOTTA” (di seguito “l’Associazione”), con sede in
Bologna via Antonio Zanolini, 29, libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con
durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art.36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
2. Eventuali trasferimenti della sede della associazione non comportano modifiche al
presente statuto.
Art. 2 – SCOPI E ATTIVITA’
1. L’Associazione, ispirandosi alla vita di Davide Galletti e alla sua capacità di promuovere
relazioni umane in molteplici ambiti sociali intende perseguire i seguenti scopi e attività:
» Organizzare iniziative a sfondo culturale, sportivo, politico e artistico che
favoriscano la creazione di relazioni, la condivisione di saperi e il confronto sociale;
» Riqualificare e riconsegnare alla collettività spazi urbani di cui si è perso il valore;
» Promuovere attraverso eventi mirati la diffusione di attività sportive con particolare
riferimento a quelle che prevedono l’interazione di soggetti con disabilità e/o in
qualsivoglia condizione di svantaggio;
» Raccogliere fondi a supporto delle attività di cui sopra attraverso iniziative di
autofinanziamento, in particolare coincidenti con le ricorrenze legate alla vita di
Davide Galletti.
Art. 3 – AMMISSIONE
1. L’ Associazione è aperta a tutti coloro (persone o enti) che, interessati alle finalità
dell’Associazione, ne condividono lo spirito, gli ideali e lo Statuto.
2. Il consiglio Direttivo, al momento dell’ammissione, si riserva di valutare che i nuovi
associati soddisfino questi requisiti.
3. I soci ordinari aderiscono con il versamento di una quota associativa annuale pari a 15
€; sono ammessi i soci sostenitori i quali versano volontariamente un contributo annuale
di almeno 15 € pur non avendo nessun obbligo partecipativo nei confronti
dell’Associazione.
Art. 4 – DOVERI DEL SOCIO ORDINARIO
1. Tutti i soci ordinari sono tenuti a:
» Partecipare con la propria fattiva collaborazione alle attività ed alle iniziative
dell’Associazione;
» Rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi
preposti;
» Fornire un indirizzo di posta elettronica o, in mancanza di esso, un altro tipo di
recapito, per le convocazioni e le comunicazioni.
Art. 5 – RECESSO/DIMISSIONE
1. I soci sono liberi di recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, informando per
iscritto il Consiglio Direttivo. Inoltre, la qualifica di socio ordinario si perde:
» Per morosità qualora il socio abbia disatteso gli obblighi di contribuzione;
» Per mancata partecipazione alle attività dell’Associazione in maniera reiterata;
» Per comportamenti che ledono l’etica e i valori dell’Associazione.
2. In ogni caso il socio per cui viene interrotto il vincolo associativo, non potrà in alcun
modo chiedere la restituzione delle somme versate come quota o come contributo
volontario.
Art. 6 – ORGANI STATUTARI
1. Gli organi dell’Associazione sono:
» L’Assemblea dei soci;
» Il Presidente;
» Il Consiglio Direttivo.
Art. 7 – ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è il momento fondamentale di confronto, atto
ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
2. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria entro il mese di
febbraio, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio
Direttivo o da almeno un decimo degli associati. La convocazione va fatta tramite posta
elettronica almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea.
3. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il
verbale finale che verrà reso pubblico a tutti i soci mediante posta elettronica.
4. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
» Elegge ogni anno il Consiglio Direttivo;
» Elegge ogni due anni il Presidente;
» Approva il bilancio preventivo e consuntivo.
5. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
6. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale
scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria delibera con la presenza e col
voto favorevole della maggioranza dei soci, anche per delega.
Art. 8 – PRESIDENTE
1. Il Presidente, nominato fra i soci, è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni,
convoca e presiede il Consiglio Direttivo. E’ il legale rappresentante dell’Associazione;
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; ha la responsabilità
economica e amministrativa dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo, può conferire al Presidente e ai soci procura speciale per la
gestione di attività varie.
3. In caso di impedimento grave del Presidente ad esercitare la propria funzione statutaria,
il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Vicario, scelto fra i suoi membri, che
assume le funzioni del Presidente fino alla successiva Assemblea.
Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente dell’Associazione, da dodici
membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
2. Il consiglio Direttivo dura in carica un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti, anche non
fisicamente, almeno sei dei componenti e decide a maggioranza semplice, in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea, prima dello scadere del suo
mandato, con delibera sostenuta dalla maggioranza di 2/3 dei soci.
5. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta motivata e scritta di
almeno il 30% dei soci, è l’organo esecutivo dell’Associazione, si riunisce almeno 2 volte
all’anno ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
6. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
» Predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
» Proporre, decidere e formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
» Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di
entrata relative al periodo di un anno;
» Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le
previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
» Deliberare l’ammissione di nuovi soci o l’esclusione come previsto dagli artt. 4 e 5.
7. Reiterate e continuative assenze ai lavori del Consiglio Direttivo possono comportare la
revoca dell’incarico ai membri dell’organo.
Art. 10 – VOTO
1. Nell’ambito del funzionamento degli organi statutari, ogni socio ordinario ha diritto ad un
voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto, per la nomina del Presidente e degli
organi direttivi dell’Associazione e per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
Art. 11 – RISORSE ECONOMICHE
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
» Quote associative;
» Contributi di privati (persone o enti);
» Contributi pubblici;
» Donazioni, liberalità e lasciti;
» Ricavi da iniziative di autofinanziamento come dall’art. 2
2. Le elargizioni in denaro, le liberalità, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio
Direttivo, che delibera sulla utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie
dell’Associazione.
3. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 12 – GESTIONE FINANZIARIA
1. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. I bilanci
preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno
entro il mese di marzo. Le copie del bilancio preventivo e consuntivo devono essere
depositate presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta, per
poter essere consultati da ogni associato.
Art. 13 – GRATUITA’ CARICHE ELETTIVE
1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
2. I soci possono chiedere il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la
realizzazione delle attività statutarie. Le richieste, regolarmente corredate dalla necessaria
documentazione, saranno valutate dal Consiglio Direttivo per l’erogazione del rimborso.
Art. 14 – SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE
1. Con lo scioglimento dell’Associazione deliberato dall’Assemblea straordinaria,
l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad associazioni o enti con finalità
analoghe.
Art. 15 – NORMATIVA
1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in
materia.